Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

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sabato 2 agosto 2014

COMPENSAZIONI IPOTESI E NUOVE REGOLE DAL 1° OTTOBRE 2014

 Il modello F24 diventa più tecnologico. Addio o quasi al modello cartaceo. Meno carte e più risparmi per lo Stato sui costi di riscossione. Dal 1° ottobre 2014 lo scambio di crediti e debiti e i versamenti di importo superiore a mille euro viaggerà solo in via telematica. Le nuove regole riguarderanno anche i privati e i contribuenti non titolari di partita Iva.
Il decreto Renzi aumenta la stretta su compensazioni e versamenti da fare con il modello F24, con il fisco che amplia così i controlli su questi modelli. Va in questa direzione l'articolo 11, che ha per titolo «riduzione dei costi di riscossione fiscale», del cosiddetto decreto Renzi, n. 66, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95 del 24 aprile 2014. Alla riduzione dei costi si accompagnano le nuove regole per i versamenti in compensazione con il modello F24 o per importi superiori a mille euro. È infatti disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:
8esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
8esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
8esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
La nuova stretta sulle compensazioni lascerà libere da vincoli solo le vecchie compensazioni, cioè la compensazione "interna", "semplice" o "verticale", che è quella tradizionale ed era la sola che si poteva fare fino a qualche anno fa. Per vecchia compensazione si intende quella che si fa quando si usa il credito per compensare i debiti della stessa natura (Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, eccetera), senza presentare il modello F24.
Se, invece, il contribuente dovesse presentare il modello F24, dal 1° ottobre 2014 anche la vecchia compensazione sarà soggetta alle nuove regole, con la conseguenza che, in caso di versamento a saldo zero, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, mentre in caso di compensazioni con il saldo finale di importo positivo, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione.
Le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2014, si aggiungono alle altre vigenti dal 1° gennaio 2014, in tema di compensazioni dei crediti delle imposte sui redditi e dell'Irap.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità.
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Il quadro
01 | COMPENSAZIONI "LIBERE"
I contribuenti che eseguono
la compensazione "vecchia"
o "interna" sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò "libere", per esempio,
le compensazioni "Iva da Iva" "Irpef da Irpef" "Ires da Ires" senza presentare il modello F24
02 | LE NUOVE REGOLE
DAL 1° OTTOBRE 2014
Dal 1° ottobre 2014,
i versamenti eseguiti
con il modello F24 dovranno essere effettuati:
8 esclusivamente tramite
i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale sia di importo pari a zero;
8 esclusivamente tramite
i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con le Entrate, cioè banche, Poste Italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
8 esclusivamente tramite
i servizi telematici messi
a disposizione dalle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con le Entrate, se il saldo finale supera mille euro
03 | CREDITO IVA
OLTRE 5MILA EURO
E FINO A 15MILA EURO
La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza



http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/01/ipotesi-compensazione.pdf

venerdì 1 agosto 2014

Legittimo non iscrivere a ruolo importi inferiori a 30 euro: Sentenza Corte Costituzionale


Con Sentenza 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha stabilito che è legittima la disposizione 

contenuta nell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012, la quale prevede che, "a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta".
Con la sopracitata Sentenza, la Corte, ribadendo alcuni principi, ha evidenziato che "i suddetti tributi regionali derivati e le indicate addizionali, in quanto istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni."

Niente contributi per i collaboratori familiari: Circolare Ministero del Lavoro


Con Circolare 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le imprese operanti nel settori dell'artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se:
  • viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata;
  • a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda.
Vengono individuate due categorie di familiari per i quali l'obbligo contributivo viene meno:
  • il pensionato - familiare in quanto l'attività prestata è solo occasionale e legata allo "spirito di solidarietà" che caratterizza il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica;
  • familiare già occupato a tempo piena in un'altra azienda, che, quindi, presta in modo residuale e limitato il proprio lavoro nell'azienda di famiglia.