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giovedì 5 luglio 2012

UNICO 2012 : agevolazioni L’ACE impatta sull’imponibile previdenziale

agevolazioni

L’ACE impatta sull’imponibile previdenziale

In base al tipo di società, si ottengono differenti importi per il calcolo dei contributi previdenziali

/ Mercoledì 04 luglio 2012
Una delle conseguenze dell’applicazione dell’ACE, forse non tenuta in sufficiente considerazione dal Legislatore, è la ricaduta dell’agevolazione fiscale sull’imponibile previdenziale del singolo socio o dell’imprenditore individuale. Infatti, a seconda del tipo di società che applica l’ACE, non solo si avranno modalità diverse di calcolo del vantaggio fiscale – e fin qui si tratta della nota differenza tra società di persone (e imprese individuali) e società di capitali, che adottano il rendimento nozionale su un dato di computo molto diverso – ma anche differenti importi per il calcolo dei contributi previdenziali, il che, francamente, costituisce un elemento privo di qualunque ragionevolezza.
Nelle società di persone l’ACE, determinata sulla conveniente base di computo pari al patrimonio netto di fine esercizio 2011, determina una variazione diminutiva del reddito della stessa società, variazione beneficiabile fino a concorrenza del reddito imponibile di quest’ultima, mentre l’eventuale quota eccedente va imputata direttamente al socio. Più precisamente, l’importo della variazione ACE viene portato in diminuzione del rigo RF 55 (colonna 4) e, quindi, riduce il reddito imponibile della società di persone. Questo dato va segnalato poi al rigo RN 1, che rappresenta il reddito da attribuire ai soci in funzione della loro quota di partecipazione agli utili. Pertanto, il socio riceve un reddito già nettizzato dell’ACE e, tramite il proprio quadro RH, lo sottopone a tassazione. Nella determinazione del proprio imponibile previdenziale, si farà riferimento al dato emerso nel quadro RH, quindi un imponibile previdenziale al netto dell’ACE.
Nelle società di capitali, l’ACE viene determinata nel quadro RS (rigo 113), ma poi il risultato non influenza il quadro RF della società, passando direttamente al quadro RN (rigo 6 colonna 3). Ai fini fiscali, non viene attribuito alcun importo ai soci, stante il principio di autonomia impositiva della società di capitali (che non abbia optato ovviamente per il regime di trasparenza), ma il reddito della società interessa pro quota il socio che risulti iscritto negli elenchi previdenziali. Nel quadro RR del singolo socio viene richiesto il dato del reddito d’impresa prodotto dalla srl, senza specificare se il dato debba essere attinto direttamente dal quadro RF o dal quadro RN. Nel sito dell’INPS viene segnalato che il dato di riferimento è il rigo RN 1 (imponibile società) meno RN 5 (perdite pregresse) per la quota relativa al socio. Nulla viene detto in merito all’ACE che viene assunta nel rigo RN 6. Va, però, sottolineato che, nella circ. INPS n. 102/2003 si affermava esplicitamente che il reddito d’impresa della srl doveva essere assunto al lordo della Dit, il che lascia pensare che la medesima (e non condivisibile) posizione potrebbe essere assunta per l’ACE. Attualmente, risulta che alcuni software lascino all’operatore libera scelta sul dato da assumere nell’RR di UNICO PF, quale reddito d’impresa derivante dalla status di socio in srl, e questa scelta si rivela assai delicata.
Per l’imprenditore individuale in contabilità ordinaria, l’ACE viene determinata nel rigo RF 37 assumendo sempre come base di computo per applicare il rendimento nozionale il patrimonio netto dell’impresa determinato al 31 dicembre 2011. Il risultato va a ridurre il reddito complessivo, cioè la colonna 5 del quadro RN 1, fino a concorrenza dei redditi d’impresa del contribuente tratti dai quadri RF, RG RH e RD. In tal caso, non vi è alcun transito dal quadro RF, il che comporta l’assunzione di un imponibile previdenziale al lordo dell’ACE, conclusione certamente non molto ragionevole se confrontata con la simile posizione del socio di società di persone.
Effetti non chiari per la necessità di separare l’ACE dal reddito d’impresa
Le diverse situazioni sopra citate dimostrano una certa confusione nella definizione dell’ACE: si tratta di una variazione diminutiva del reddito d’impresa oppure di una variazione diminutiva del reddito complessivo da beneficiare fino a capienza del reddito d’impresa? La necessità di separare l’ACE dal reddito d’impresa, funzionale nella società di capitali alla necessariamente autonoma gestione delle perdite a riporto rispetto all’ACE, provoca effetti non del tutto chiari sotto il profilo previdenziale.
È evidente, tuttavia, che differenze sostanziali nel computo dell’imponibile previdenziale causate dall’ACE non sono accettabili e, quindi, dovrebbe essere chiarito che ai soli fini della determinazione dell’imponibile previdenziale l’ACE riduce l’importo del reddito d’impresa di spettanza del socio o direttamente attribuito all’imprenditore individuale.
 / Paolo MENEGHETTI
FONTE:EUTEKNE

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