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mercoledì 25 luglio 2012

Riscossione : i codici tributo F24 per gli accertamenti «esecutivi»

riscossione

Si completa il quadro dei codici tributo per gli accertamenti «esecutivi»

Con la risoluzione 78, l’Agenzia ha istituito anche i codici per versare le sanzioni a seguito di pronuncia giurisdizionale sfavorevole

/ Martedì 24 luglio 2012
Con la risoluzione n. 78, datata 20 luglio 2012 e pubblicata ieri, l’Agenzia ha istituito i codici tributo “mancanti” per i versamenti, mediante modello F24, relativi agli importi dovuti per adempimenti da accertamenti esecutivi”.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 29 del DL n. 78/2010 convertito, così come modificato dal DL n. 98/2011, ha disposto che gli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, devono contenere l’intimazione a pagare le somme previste entro il termine per la presentazione del ricorso, quindi, nella maggior parte dei casi, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Viene meno, pertanto, la necessità della notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento delle somme contestate nell’accertamento stesso.
In linea generale, quindi: gli importi vanno versati entro il termine di proposizione del ricorso, per la totalità o per un terzo, a seconda del fatto che il contribuente abbia o meno proposto ricorso; in caso di inadempienza, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento (quindi, nella maggior parte delle ipotesi, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento), le somme vengono affidate “in carico” a Equitalia, che potrà procedere con le misure esecutive/cautelari.
Con la risoluzione n. 95/2011, l’Agenzia ha istituito i codici tributo il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso e per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori sulla base degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia, ai sensi del citato art. 29, informando che, con successiva risoluzione, sarebbero stati individuati gli ulteriori codici tributo necessari per pagare le relative sanzioni (si veda “Accertamenti «esecutivi», ecco i codici tributo” del 28 settembre 2011).
La ris. n. 78 completa dunque il quadro, indicando i seguenti codici tributo per versare le sanzioni dovute in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole:
- “9970”, denominato “Sanzioni relative a tributi erariali - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”;
- “9971”, denominato “Sanzioni relative all’Irap - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”;
- “9972”, denominato “Sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”;
- “9973”, denominato “Sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. L’Agenzia precisa che i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti di accertamento. Per i codici 9971, 9972 e 9973, infine, per i quali è richiesta anche l’informazione del codice Regione o del codice ente, da indicare nel campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.”, il codice delle singole Regioni/Province autonome e il codice territoriale dell’ente sono rispettivamente reperibili nelle tabelle “T0 codici delle regioni e delle province autonome” e “T1 codici degli enti locali”, pubblicate sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
Con la ris. 77, codici tributo per versare le somme dovute all’AAMS
Ieri l’Agenzia ha anche pubblicato la ris. 77, sempre datata 20 luglio 2012, contenente 26 nuovi codici tributo (da “5274” a “5300”), per il versamento, mediante F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a titolo d’imposta, interessi e sanzioni ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DLgs. n. 504/98, come modificato dall’art. 1, comma 65 della L. n. 220/2010, oltre che di interessi per la rateizzazione delle somme di cui all’art. 24, comma 11 del DL n. 98/2011.
In base al citato art. 5 del DLgs., infatti, il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a 50.000 euro, anche con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi. L’art. 24 del DL 98/2011, invece, permette al contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro di formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione: in tal caso, è possibile rateizzare gli importi dovuti.
I 26 codici istituiti, che si suddividono secondo il tipo di gioco e comprendono anche quelli riservati ai versamenti diretti alla Regione Sicilia, permettono di pagare imposta unica accertata, interessi e relative sanzioni, nonché gli interessi sugli importi rateizzati.
 / REDAZIONE
fonte:eutekne

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