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giovedì 5 luglio 2012

riscossione : compensazione dei crediti verso la P.A.

riscossione

In Gazzetta due decreti su certificazione e compensazione dei crediti verso la P.A.

I DM, entrambi datati 25 giugno 2012, riguardano le somme dovute da Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale

/ Martedì 03 luglio 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 di ieri, 2 luglio 2012, sono stati pubblicati due dei decreti attuativi annunciati dal Governo a maggio per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese fornitrici (si veda “Il Governo tende la mano alle imprese creditrici della P.A.” del 23 maggio).
In particolare, i due decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, entrambi datati 25 giugno 2012, riguardano, rispettivamente, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute da parte di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo.
Scendendo nel dettaglio, il primo dei due decreti concerne il meccanismo della certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, introdotto dall’art. 9, comma 3-bis del DL 185/2008, mentre ulteriori interventi in materia sono stati realizzati con l’art. 13 della L. 183/2011 e con l’art. 12 del DL 16/2012.
Come già sottolineato nei giorni scorsi (si veda “Crediti verso la P.A., certificazione entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza” del 24 maggio), oggetto della certificazione, così come disposto dal DM pubblicato in Gazzetta, sono i crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione a rapporti di somministrazione, fornitura e appalto, a esclusione dei crediti vantati verso gli enti commissariati, ma soprattutto nei confronti delle Regioni in deficit sanitario.
A regime, il sistema di certificazione sarà interamente telematico (art. 4 del DM), poggiando su una piattaforma elettronica che dovrà essere utilizzata sia dalle amministrazioni debitrici, sia dalle imprese creditrici, per presentare l’istanza di certificazione. In base all’art. 3 del DM, finché non sarà disponibile la procedura telematica, verrà seguito il metodo “ordinario”, che comincia con la presentazione di un’istanza cartacea da parte dell’impresa.
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’impresa, che dev’essere predisposta sulla base del modello all’allegato 1 del decreto, l’amministrazione debitrice dovrà rilasciare la certificazione, numerata progressivamente, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 del medesimo DM.
Come anticipato, il secondo decreto pubblicato in Gazzetta riguarda, invece, la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo, e dà attuazione a quanto disposto dal DL 78/2010.
L’art. 31 del citato DL, infatti, ha inibito, dal 1° gennaio 2011, la compensazione in presenza di debiti per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro.
Come già spiegato su Eutekne.info (si veda “Compensabili i crediti verso Regioni ed enti locali con debiti iscritti a ruolo” del 23 maggio), il comma 1-bis dell’art. 31 del provvedimento ha ampliato le possibilità di estinzione del debito verso l’Erario, introducendo un nuovo art. 28-quater nel corpo del DPR 602/1973: la norma in questione prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo.
La norma, la cui decorrenza era fissata al 1° gennaio 2011, trova solo ora concreta applicazione, con il DM 25 giugno 2012.
La disposizione del DL 78/2010 prevede che l’utilizzo del credito vantato nei confronti della P.A. per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, sia condizionato all’acquisizione della certificazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 9 del DL 185/2008.
I contribuenti, quindi, potranno compensare i propri crediti nei confronti di Regioni ed Enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il decreto attuativo prevede l’esclusione per i crediti verso Enti locali commissariati e Regioni sottoposte ai piani di rientro.
fonte:eutekne

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