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giovedì 5 luglio 2012

RETTIFICHE :agevolazioni Imponibile previdenziale al lordo dell’ACE per i soci di società di persone

agevolazioni

Imponibile previdenziale al lordo dell’ACE per i soci di società di persone

In base alla circ. 90 dell’INPS, anche in tale caso la base imponibile contributiva va assunta al lordo, ma l’interpretazione è quantomeno tardiva

/ Giovedì 05 luglio 2012
È opportuno ritornare sulla problematica del rapporto tra imponibile previdenziale ed ACE, alla luce della circolare Circ INPS n. 90 emanata il 27 giugno 2012.
La circolare conferma la posizione già assunta dall’Istituto in tempi della DIT: in sostanza, l’imponibile su cui vengono calcolati i contributi previdenziali è al lordo dell’ACE.
Questa posizione presenta aspetti criticabili, poiché la variazione ACE, per i soggetti IRPEF, agisce direttamente sul reddito d’impresa, come stabilito dall’art. 1, comma 7 del DL 201/11 e, se il reddito d’impresa al netto delle perdite pregresse è la base di computo dei contributi previdenziali, non si vede per quale motivo si debbano calcolare questi ultimi su un dato che è al lordo dell’ACE.
Detto ciò, tuttavia, occorre segnalare che, secondo la citata circolare INPS, la base di computo dei contributi al lordo dell’ACE vale anche per i soci di società di persone che devono assumere il reddito imputato dalla società partecipata e beneficiaria dell’ACE (che è al netto dell’agevolazione) e sommare a questo ultimo dato l’importo del rendimento nozionale di spettanza e segnalato nel rigo RS 37, colonna 11.
In questo senso, a rettifica di quanto scritto ieri (si veda “L’ACE impatta sull’imponibile previdenziale”), va rilevato che, secondo l’INPS, anche per i soci di società di persone la base imponibile contributiva è da assumere al lordo dell’ACE. In pratica, sia la persona fisica, per la quale l’ACE è beneficiata ai fini reddituali nel quadro RN1, sia il socio di società a responsabilità limitata iscritto negli elenchi previdenziali, per il quale il reddito di riferimento è da assumere quale differenza tra rigo RN 1 e rigo RN 5, per la quota di spettanza in base alla partecipazione agli utili, sia, infine, il socio di società di persone, che assume nel quadro RR il reddito imputato dalla società, a cui aggiunge il rendimento nozionale di propria spettanza, versano i contributi previdenziali su un imponibile al lordo dell’ACE.
Detto ciò, qualche riflessione aggiuntiva è necessaria.
In primo luogo, si rileva che le istruzioni dell’INPS, che restano pur sempre l’interpretazione di una delle parti, sono giunte il 27 giugno 2012, cioè appena qualche giorno prima della scadenza del versamento, fissata per il 9 luglio.
Ora, a chi scrive, risulta che alcuni software gestionali non abbiano affatto tenuto in considerazione questa interpretazione, quantomeno tardiva, dell’Istituto e quindi, a tutt’oggi, calcolino i contributi previdenziali del socio di società di persone su un imponibile al netto dell’ACE e non al lordo come sostiene l’INPS.
Alcuni software non hanno tenuto in considerazione l’interpretazione
Ora, in attesa di capire se tali procedure informatiche verranno modificate, e ammesso che si ritenga condivisibile la tesi dell’Istituto esposta, resta da capire come gestire i versamenti che, con ogni probabilità, verranno eseguiti, o sono già stati eseguiti su un dato di computo inferiore rispetto a quanto richiesto dall’INPS.
In questo senso, sarebbe quantomeno opportuno, anche in considerazione del ritardo con cui è giunta l’interpretazione succitata, che si legittimasse la possibilità di ravvedere il versamento contributivo senza considerare aspetti sanzionatori, considerando che non pochi contribuenti hanno eseguito il versamento contributivo prima del 27 giugno, data in cui è stata emanata la circolare INPS.
 / Paolo MENEGHETTI
FONTE:EUTEKNE

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