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giovedì 5 luglio 2012

ilcasodelgiorno

Dubbi per le società in perdita sistematica con accordi di ristrutturazione

In relazione all’esclusione, la situazione dovrebbe essere parificata a quella delle società in concordato preventivo, anche se mancano conferme ufficiali
/ Giovedì 05 luglio 2012
Le società sottoposte a procedure concorsuali non sono, in via generale, soggette alle limitazioni previste per le società di comodo. Oltre all’esclusione prevista dall’art. 30 della L. 724/94, esistono specifiche cause di disapplicazione previste sia ai fini della disciplina delle società non operative per insufficienza dei ricavi (art. 1.1 lett. b) del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008), sia ai fini della nuova disciplina delle società in perdita sistematica (art. 1.1 lett. b) del provvedimento dell’11 giugno 2012).
Entrambe le cause di disapplicazione previste dai due provvedimenti operano con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle procedure concorsuali i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime.
Sul punto, occorre evidenziare come l’art. 1.4 del provvedimento dell’11 giugno 2012 abbia incidentalmente modificato il provvedimento del 14 febbraio 2008 proprio nella parte in cui esclude dalle società non operative le società assoggettate a procedure concorsuali.
Per effetto delle suddette modifiche, sono escluse dalla disciplina delle società non operative “le società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria”, locuzione identica a quella utilizzata ai fini dell’esclusione dalla disciplina delle società in perdita sistematica; la precedente formulazione faceva invece riferimento alle “società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria”.
Art. 101 del TUIR modificato dal DL 83/2012
La modifica della norma (che esplica effetto dal periodo d’imposta in corso all’11 giugno 2012) non avrebbe di fatto sortito effetti pratici, essendo le procedure concorsuali indicate nell’art. 101, comma 5, del TUIR le stesse di quelle in precedenza previste (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, unitamente alla liquidazione giudiziaria). L’art. 101, comma 5, del TUIR – che, si ricorda, riguarda le condizioni alle quali è possibile dedurre le perdite su crediti – è stato, però, nel frattempo modificato dall’art. 33, comma 5, del DL 22 giugno 2012 n. 83 (cosiddetto Decreto “crescita e sviluppo”), secondo cui le suddette perdite sono deducibili “se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali [fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria] o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
Non appare quindi chiaro se le imprese debitrici che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione (così come definito e regolato dalla legge fallimentare) possano ritenersi escluse in via automatica dalle discipline delle società non operative e delle società in perdita sistematica. Sotto il profilo formale, l’esclusione potrebbe non essere garantita, in quanto l’art. 101, comma 5, del TUIR menziona da una parte le “procedure concorsuali” e dall’altra parte gli accordi di ristrutturazione del debito (considerando, quindi, gli accordi di ristrutturazione una fattispecie a parte rispetto alle procedure concorsuali “vere e proprie”).
A diverse conclusioni si dovrebbe, invece, pervenire se si considera la situazione di tali società sotto il profilo sostanziale, pur nella consapevolezza delle finalità non liquidatorie del patrimonio sociale degli accordi di ristrutturazione. Ulteriori motivazioni a supporto di questa impostazione deriverebbero:
- dal fatto che l’art. 101, comma 5, del TUIR individua in modo puntuale, esattamente come per le altre procedure concorsuali, il momento di “efficacia” degli accordi di ristrutturazione (data del decreto di omologazione);
- dal fatto che l’operazione si svolge sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria, elemento apprezzato proprio dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2008 al fine dell’esclusione delle società in procedura concorsuale.
Accettare la seconda impostazione potrebbe fornire un notevole aiuto a imprese che perfezionano l’accordo di ristrutturazione in un contesto certamente di risultati economici negativi e che, in assenza della disapplicazione automatica, si ritroverebbero paradossalmente ad avanzare interpello nei confronti delle Direzioni Regionali, quando proprio l’accordo con i creditori è indice chiaro della volontà di proseguire l’attività imprenditoriale nonostante lo stato di difficoltà finanziaria. Se l’Amministrazione accettasse questa linea interpretativa, sarebbe opportuna l’estensione dell’esclusione automatica non solo al periodo d’imposta precedente al perfezionamento dell’accordo, ma anche a quello in cui l’accordo viene omologato.

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