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mercoledì 18 luglio 2012

Accertamento Lecito l’accertamento «anticipato» a ridosso del termine di decadenza

Accertamento

Lecito l’accertamento «anticipato» a ridosso del termine di decadenza

La Cassazione afferma che l’urgenza sussiste di per sé ove stiano per scadere i termini per l’accertamento
/ Mercoledì 18 luglio 2012
La Corte di Cassazione, sentenza 11944 del 13 luglio scorso, è tornata ad occuparsi in merito alle “sorti” dell’avviso di accertamento emesso senza il rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione.
Prima di esaminare il principio enunciato, vale la pena di evidenziare che Cass. 11 maggio 2012 n. 7318 ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa la rimessione alle Sezioni Unite in merito agli effetti dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni (si veda “Validità dell’accertamento «anticipato» alle Sezioni Unite” del 12 maggio 2012).
Tanto detto, la questione concerne la corretta interpretazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000: la menzionata norma sancisce che l’avviso di accertamento, salvo casi di “particolare e motivata” urgenza, non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del PVC. Il motivo di ciò è chiaro, e consiste nell’evitare l’emissione del provvedimento ove il contribuente, mediante memorie agli uffici, abbia dimostrato l’infondatezza dei rilievi mossi dai verificatori.
Del problema era stata investita la Corte Costituzionale, che, con la pronuncia 244 del 2009, aveva invitato il giudice a quo all’adozione di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12 citato, in quanto tale norma consente, invero, di ritenere nullo l’atto emesso in via anticipata laddove l’Ufficio, nella motivazione, non avesse specificato le ragioni di urgenza (secondo il Giudice delle Leggi, l’obbligo di indicare l’urgenza sarebbe rientrato così nel più generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi).
I giudici di Cassazione, invece, adottano un’interpretazione alquanto diversa, sostenendo che la necessità di indicare l’urgenza, contemplata dall’art. 12, non riguarda l’assetto motivazionale del provvedimento, posto che esso concerne solo i presupposti di diritto e di fatto della pretesa. Quindi, la mancata menzione dell’urgenza, da un lato, non cagiona nessuna nullità se non viene evidenziata, dall’altro, può essere censurata sia in sede di autotutela che di ricorso giurisdizionale.
Principio criticabile sotto diversi profili
Ora, il suddetto percorso ermeneutico priva di contenuto la disposizione dello Statuto del contribuente, che rimane in questo modo quasi lettera morta: il contribuente, a fronte di un accertamento anticipato privo di motivazioni sull’urgenza, può solo contestare ciò nel ricorso.
Ma su tale aspetto è bene attendere l’eventuale presa di posizione delle Sezioni Unite.
L’aspetto più importante della pronuncia riguarda i nessi tra urgenza e imminenza del decorso dei termini di decadenza dal potere di accertamento: per la Cassazione, il requisito dell’urgenza è in re ipsa quando stanno per decadere i termini, quindi, nel momento in cui si è a ridosso del termine, l’accertamento potrebbe sempre essere anticipato.
La suddetta tesi non può essere accettata, semplicemente perché l’urgenza non può dipendere dall’errata pianificazione del controllo, che spesso cagiona la necessità di notificare gli atti nel mese di dicembre.
È interessante osservare come ciò, in un certo senso, sia stato “ventilato” dalla stessa Agenzia delle Entrate nella nota 14 ottobre 2009 n. 142734, ove è stato evidenziato che la necessità di notifica dell’atto a ridosso del termine non deve dipendere da una pianificazione mal gestita del controllo.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha più volte sancito che la “particolare e motivata” urgenza non sussiste in caso di imminenza del decorso dei termini di decadenza (C.T. Prov. Genova 23 febbraio 2006 n. 15, C.T. Prov. Brescia 7 marzo 2002 n. 12 e C.T. Prov. Milano 10 maggio 2010 n. 126).
 Alfio CISSELLO
fonte : eutekne

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