Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 23 giugno 2011

OCI a rilevanza fiscale

IRES

OCI a rilevanza fiscale

Il Prospetto evidenzia le voci di ricavo e costo che non sono rilevate nell’utile

/ Giovedì 23 giugno 2011
Il DM 8 giugno 2011, recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali IAS/IFRS entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP (si veda “In Gazzetta il decreto IAS” del 15 giugno scorso), conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del Prospetto di Conto economico complessivo denominata “Prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo” (other comprehensive income - OCI).
In merito, si ricorda che, come stabilito dallo IAS n. 1 (paragrafo 81), il Prospetto di Conto economico complessivo si compone di due parti:
- un prospetto (Conto economico separato) che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio;
- un secondo prospetto (Prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo) che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le altre componenti di Conto economico complessivo, cioè le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio, come richiesto o consentito dagli altri IFRS.
Più in particolare, le altre componenti di Conto economico complessivo accolgono le variazioni di fair value rilevate in contropartita di riserve di patrimonio netto, come avviene per:
- le variazioni nella riserva di rivalutazione (IAS n. 16 - Immobili, impianti e macchinari e IAS n. 38 - Attività immateriali);
- gli utili e le perdite attuariali da piani a benefici definiti, rilevati in conformità allo IAS n. 19 - Benefici ai dipendenti;
- gli utili e le perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (IAS n. 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere);
- gli utili e le perdite derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita o available for sale (IAS n. 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione);
- la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari (IAS n. 39).
Peraltro, secondo i principi contabili internazionali, le due sezioni del Conto economico possono essere presentate congiuntamente (in un unico documento), oppure in due documenti separati.
La relazione illustrativa al DM 8 giugno 2011 sottolinea che il Prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo non è espressamente richiamato dalle disposizioni contenute nel TUIR.
L’art. 2 del decreto ha, quindi, stabilito che i componenti reddituali, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente nell’OCI, concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il componente positivo o negativo assuma rilievo fiscale, secondo le specifiche norme applicabili, al momento dell’imputazione ad OCI, il successivo transito a Conto economico non rileva ai fini della determinazione della reddito imponibile (relazione illustrativa al DM 8 giugno 2011).
Imputazione ad OCI temporaneamente irrilevante
La disposizione in esame non si applica, ai sensi del medesimo art. 2, nelle ipotesi in cui i componenti in esame assumano rilievo fiscale solo per effetto dell’imputazione a Conto economico.
Pertanto, nel caso in cui una disposizione del TUIR preveda espressamente la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi al momento dell’imputazione a Conto economico, l’imputazione ad OCI è temporaneamente irrilevante (relazione illustrativa al DM 8 giugno 2011).
Si pensi, ad esempio, ai maggiori o i minori valori relativi ai titoli obbligazionari immobilizzati (beni indicati nell’art. 85 comma 1 lett. e) del TUIR, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo), per i quali l’art. 110 comma 1-bis lett. a) del TUIR prevede la rilevanza fiscale solo al momento della loro imputazione a Conto economico.
In tal caso, le imputazioni ad OCI della riserva tipicamente denominata “riserva available for sale (AFS)” non assumono rilievo fintanto che non si realizza la riclassificazione della stessa al Conto economico.

Nessun commento:

Posta un commento