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mercoledì 22 giugno 2011

Il DL Sviluppo passa alla Camera

decreto sviluppo

Il DL Sviluppo passa alla Camera

Votata ieri la fiducia sul maxiemendamento del Ddl. di conversione del DL 70/2011 e approvato il provvedimento, ora all’esame del Senato

/ Mercoledì 22 giugno 2011
Nella seduta di ieri, la Camera ha dapprima votato la fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del Ddl. di conversione del DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) e, dopo la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato.
Per quanto riguarda l’art. 7 del DL n. 70/2011, in materia di semplificazione fiscale, sono previste novità sul fronte accertamento/riscossione. Il testo approvato dalla Camera dispone infatti che, in relazione a verifiche e controlli fiscali e contributivi, il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo del giorni lavorativi, vanno considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede.
Come già anticipato nei giorni scorsi, inoltre, si allungano i tempi per l’esecuzione forzata dell’agente di riscossione, che passano da 120 a 180 giorni: ciò significa che l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dei nuovi atti esecutivi e la sospensione continua a riguardare le sole azioni esecutive e non le azioni cautelati e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Salta, invece, la norma in base alla quale il giudice tributario avrebbe dovuto decidere l’istanza di sospensione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa: nel caso in cui l’obbligo fosse stato disatteso, il giudice sarebbe stato esposto a illecito illecito disciplinare sanzionabile con la rimozione dall’incarico in caso di recidiva.
Inoltre, diventa meno invasiva la riscossione coattiva: nel caso di debiti sino a 2.000 euro, infatti, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi sei mesi dalla spedizione del primo. La modifica riguarda più che altro il fermo delle auto, mentre, per ciò che concerne l’ipoteca esattoriale, per i debiti inferiori a 20.000 euro non è azionabile se è ancora proponibile o è stato proposto ricorso contro il ruolo e il debitore risulta proprietario dell’unità immobiliare da lui adibita a propria abitazione principale.
Se, poi, è stata confermata, per quanto riguarda la detrazione IRPEF del 36% prevista dall’art. 1 della L. n. 449/97 per gli interventi volti al recupero edilizio, l’abolizione dell’obbligo di inviare, prima dell’inizio dei lavori, la relativa comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, vi sono novità sul riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati (si veda “Fabbricati rurali, richiesta di variazione catastale entro il 30 settembre” di oggi).
In materia, invece, di credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2 del DL n. 70/2011), ai due bonus inizialmente previsti – credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca e per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto stesso – è stato aggiunto il rifinanziamento di cui all’art. 1, commi 271-279 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) del credito d’imposta con i Fondi strutturali europei. Un successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare individuerà i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni, nonché l’attuazione delle relative disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo del fondi strutturali dell’Unione Europea.
Nuova proroga del SISTRI per le imprese con meno di 10 dipendenti
In riferimento, infine, ad altre novità, è saltata la norma sul diritto di superficie ventennale delle spiagge, mentre è stata confermata quella relativa ai distretti turistici.
Prorogato parzialmente anche il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): la modifica introdotta dal testo approvato dalla Camera interviene esclusivamente sul termine previsto dall’art. 12, comma 5 del DM 26 maggio 2011, in riferimento a produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Il termine previsto viene prorogato dal 2 gennaio 2012 a un periodo non antecedente al 1° giugno 2012, da determinarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 70/2011, nei modi di cui all’art. 28, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52.

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