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giovedì 30 giugno 2011

Esportazione triangolare, decisiva l’originaria intenzione delle parti

Iva

Esportazione triangolare, decisiva l’originaria intenzione delle parti

Per la Cassazione, conta la prova documentale della volontà dei residenti di trasferire il bene fuori dalla Comunità

/ Sabato 25 giugno 2011
La configurabilità dell’operazione di esportazione triangolare, non imponibile ai fini IVA, in virtù dell’applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/1972, non è subordinata alla dimostrazione che il trasporto in territorio extracomunitario sia effettivamente avvenuto a nome e cura del cedente: è, invece, necessario che il contribuente provi l’originaria volontà del primo e secondo cedente residente, ovvero di compiere un’operazione nazionale, in vista del trasporto al cessionario, fiscalmente domiciliato in uno Stato non comunitario.
Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13951, depositata ieri, 24 giugno 2011, accogliendo il ricorso di un’impresa, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, che – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado – aveva aderito alle tesi dell’Amministrazione finanziaria, in merito alla rettifica della dichiarazione annuale.
La materia del contendere era rappresentata dal mancato riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della qualificazione di “esportazione triangolare” – e, quindi, dell’imponibilità IVA – con riferimento a beni acquistati dal contribuente in territorio italiano, presso un fornitore nazionale, il quale aveva trasportato i beni sino alla dogana interna, poi trasferiti al cessionario, in un Paese extracomunitario, a cura del secondo cedente residente, tramite uno spedizioniere.
Tale tesi si fondava sulla considerazione che, ai fini dell’inclusione della triangolazione in parola nel campo di applicazione della predetta disposizione, l’esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del primo cedente nazionale, anche se in base ad un incarico del secondo cedente nazionale: quest’ultimo non può, quindi, intervenire nella fase di trasporto o spedizione dei beni al di fuori della Comunità, anche in virtù della norma interpretativa della disposizione, contenuta nell’art. 13, comma 1 della L. n. 413/1991, rispetto alla quale, peraltro, non sussiste un’univoca valutazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
Il collegio giudicante, disattendendo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e dunque alcuni pronunciamenti minoritari (cfr. Cass. n. 22445/2008 e 13507/2008), ha richiamato la posizione maggioritaria della Suprema Corte, fondata sullo scopo della norma.
Richiamata la posizione maggioritaria della Suprema Corte
In particolare, è stato ribadito che un’operazione triangolare, per essere considerata cessione all’esportazione, non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni all’estero avvenga, come indicato dalla norma, a cura o a nome del cedente: la disposizione persegue, infatti, semplicemente l’obiettivo di evitare il compimento di operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il secondo cedente nazionale potesse decidere di esportare i beni autonomamente, ovvero al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il primo cedente nazionale.
Il conseguimento del risultato legislativo atteso è, pertanto, assicurato se la consegna al secondo cedente residente è stata originariamente stabilita, per comune volontà, come cessione per il trasporto e la consegna all’acquirente finale extracomunitario, e ciò sia contenuto ed esplicitato in tutta la rappresentazione documentale dell’operazione (cfr., tra le altre, Cass. nn. 24964/2010, 21956/2010 e 2590/2010).
In altri termini, non è necessaria la prova del fatto che il trasporto o la spedizione, al di fuori del territorio comunitario, siano stati curati dal primo cedente nazionale, anziché dal secondo: rileva, invece, la dimostrazione – il cui onere grava sul contribuente – della comune volontà degli originari contraenti di porre in essere una cessione nazionale in vista del trasferimento al cessionario extracomunitario.

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