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mercoledì 22 giugno 2011

Confermata la deduzione per gli autotrasportatori

Agevolazioni

Confermata la deduzione per gli autotrasportatori

L’Agenzia, con un apposito comunicato stampa, riafferma le misure previste lo scorso anno per l’agevolazione di cui all’art. 66 del TUIR

/ Mercoledì 22 giugno 2011
Con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri, arrivano le attese conferme sulle agevolazioni per gli autotrasportatori. In particolare, vengono confermate anche per il 2010 le misure della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 del TUIR applicate lo scorso anno.
Come noto, l’art. 66, comma 5, del TUIR prevede un criterio di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Più precisamente, “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito”.
Riprendendo quanto già evidenziato in un precedente intervento (si veda “Autotrasportatori senza «indicazioni» sulla deduzione” dello scorso 2 giugno), nonostante la suddetta norma individui degli importi specifici, la misura dell’agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento dei predetti importi all’ISTAT; ciò in ottemperanza al disposto dell’art. 2 comma 1-bis del DL n. 451/1998.
Il comunicato stampa dell’Agenzia precisa che, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d’imposta 2010, pari a:
- 56 euro per i trasporti effettuati fuori dal territorio comunale, ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Del resto, l’agevolazione è stata rifinanziata dalla Legge di Stabilità (la quale fa riferimento all’art. 1 comma 106 della L. 266/2005) e il Ministro dei Trasporti, Matteoli, aveva annunciato, con un comunicato stampa del 13 maggio 2011, di aver firmato il relativo decreto.
Credito d’imposta per il recupero SSN
Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi o conto proprio possono fruire anche di un credito d’imposta ad hoc, che consente di recuperare quanto versato nel 2010 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per responsabilità per danni. L’agevolazione, introdotta dalla L. 266/2005, è stata di fatto prorogata per il 2010 dalla L. 220/2010 (c.d. Legge di Stabilità).
In particolare, l’art. 1 comma 103 della L. 266/2005 ha previsto che le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati, possono essere recuperate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, sui versamenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.
Si ricorda che tale agevolazione era già stata prorogata – dall’art. 1 comma 169 della L. 244 del 2007 – con riferimento ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale erogati nel 2007, prevedendo che le somme versate possano essere recuperate in compensazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ed è stata altresì estesa – dall’art. 2 comma 3 della L. 203/2008 (Finanziaria 2009) – alle somme versate nel 2008, da recuperare in compensazione nel 2009.
Per l’anno 2009, la proroga era stata disposta dalla L. 191/2009.
Quanto alle modalità di fruizione di tale credito d’imposta, lo stesso può essere utilizzato in compensazione con F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97).

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