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giovedì 30 giugno 2011

Canoni di leasing, deducibili nel limite del 5% le spese di manutenzione

Ires

Canoni di leasing, deducibili nel limite del 5% le spese di manutenzione

La circ. 29 dell’Agenzia ha chiarito che ciò vale per i soggetti che deducono i canoni utilizzando il metodo finanziario di contabilizzazione

/ Giovedì 30 giugno 2011
Tra i tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 27 giugno 2011, quello riguardante il calcolo del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, riveste particolare importanza. Il quesito posto nel corso del MAP del 26 maggio scorso, trasfuso nella circolare, è il seguente: “Tra i beni che concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfetaria del 5% per la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, possono essere considerati anche quelli condotti in locazione finanziaria?“.
Rispondendo alla domanda, l’Amministrazione finanziaria riprende il contenuto disposto dall’art. 102, comma 6 del TUIR, dove è stabilito, in sostanza, che le citate spese, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. A parere dell’Agenzia, i beni materiali strumentali ammortizzabili acquisiti in locazione finanziaria concorrono alla determinazione della base di computo del 5% prevista dalla menzionata disposizione.
Tuttavia, prosegue la circolare, i beni in parola, in conformità alle corrette regole di contabilizzazione previste dai principi contabili di riferimento, devono essere iscritti nell’attivo del bilancio oltre che nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio.
Dopo la risposta dell’Agenzia, ci si chiede chi sono i soggetti che possono usufruire del chiarimento.
Non possono usufruirne i soggetti che usano il metodo patrimoniale
È noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 102, comma 7 del TUIR, il metodo utilizzato per dedurre i canoni di leasing è quello patrimoniale, secondo il quale la società di leasing imputa a Conto economico i relativi canoni attivi, ma deduce quote di ammortamento dei beni concessi in leasing determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. L’utilizzatore del bene deduce i canoni di locazione finanziaria se viene rispettata la seguente durata minima:
- pari ai due terzi del periodo di ammortamento ordinario se il contratto ha per oggetto beni mobili;
- e comunque con un minimo di undici anni ed un massimo di diciotto anni se il contratto ha per oggetto beni immobili.
Il metodo descritto non prevede, per l’utilizzatore, la possibilità di iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale dei beni acquisiti in leasing. Ne discende che i beni in leasing non possono partecipare alla determinazione della base di calcolo del 5%, ai fini della deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione.
Diversa è la posizione dei soggetti che utilizzano il metodo finanziario di contabilizzazione, secondo il principio contabile internazionale n. 17. Con questo metodo, il concedente iscrive nel proprio bilancio un credito verso l’utilizzatore per la parte relativa al capitale, mentre registra, per competenza, la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori come componenti positivi di reddito. Il valore del bene viene iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale dell’utilizzatore e si ammortizza sistematicamente secondo criteri conformi a quelli dei beni in proprietà. Nelle passività, sempre dello Stato patrimoniale, si iscrive il debito verso la società di leasing e, nel momento in cui si procede al pagamento dei canoni, l’importo pagato riduce parzialmente il debito stesso, mentre una parte rappresenta l’onere finanziario da imputare a Conto economico.
Questo metodo, che privilegia la sostanza rispetto alla forma, è utilizzato dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e, per effetto dell’art. 83 del TUIR, con riguardo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, valgono quelli previsti da detti principi contabili. Appare evidente, dunque, che il chiarimento indicato nel documento di prassi in commento vale solo per i soggetti che utilizzano il metodo finanziario di contabilizzazione del leasing. In pratica, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate ad incremento del costo dei beni cui afferiscono, sono deducibili nei limiti:
- del 5% dei beni ammortizzabili, compresi i beni in leasing, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio;
- del 5% di tale costo, compresi i beni in leasing, alla fine del primo esercizio per le imprese di nuova costituzione.
Si ricorda che, in ogni caso, il bene in locazione finanziaria deve essere trascritto nel registro dei beni ammortizzabili e deve risultare nell’attivo del bilancio.

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