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giovedì 30 giugno 2011

Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato»

Accertamento

Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato»

Per la ris. 67 dell’Agenzia, il contribuente può ravvedersi solo in parte, ma per la violazione «residua» le sanzioni saranno irrogate nella misura piena

/ Venerdì 24 giugno 2011
L’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti e condivisibili specificazioni sul ravvedimento operoso, strumento deflativo del contenzioso alquanto utilizzato dai contribuenti. Mediante tale istituto, il contribuente, versando, entro determinati termini, la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi legali, può sanare eventuali errori od omissioni, prevenendo in tal modo l’attività di verifica fiscale.
Per le violazioni commesse dallo scorso 1° febbraio, la riduzione delle sanzioni conseguente al ravvedimento è, a seconda delle ipotesi, pari a un decimo del minimo o un ottavo del minimo (le riduzioni ante L. 220/2010 erano, invece, pari a un dodicesimo/un decimo del minimo, e ciò continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° febbraio, anche se il ravvedimento viene posto in essere da tale data).
Con la risoluzione 67 pubblicata ieri, l’Agenzia si pronuncia sulla possibilità di versare le somme da ravvedimento in via dilazionata e sulla configurabilità di un ravvedimento solo parziale.
Per ciò che riguarda la prima fattispecie, si ribadisce quanto sostenuto con la recente circ. 28 del 2011 (§ 2.14): non è configurabile alcun pagamento rateale, in quanto tale possibilità deve essere prevista dalla legge, come è avvenuto per tutti gli altri strumenti deflativi del contenzioso, con l’eccezione della definizione agevolata delle sanzioni.
L’Agenzia, detto ciò, chiarisce che impossibilità di dilazione delle somme non vuol dire che sia precluso il versamento in più tranches, sempre che, beninteso, siano versati gli interessi e le sanzioni rapportati alla totalità delle imposte non corrisposte, e che il tutto sia posto in essere entro la scadenza contemplata per il ravvedimento.
In altri termini, una violazione relativa a UNICO 2010 può essere sanata versando gli importi in più tranches, a condizione che tutti vengano corrisposti entro il termine per l’invio di UNICO 2011, non essendo possibile affermare che il ravvedimento si perfezioni con la “prima rata”; del pari, se tra un versamento e l’altro interviene un atto istruttorio (esempio, questionario), il ravvedimento non è più valido, quantomeno con riferimento alla parte versata fuori termine o dopo l’inizio della verifica fiscale.
No al ravvedimento parziale fuori termine
Il ravvedimento “parziale” non è quindi precluso: a tal fine, “è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente”.
Come sostenuto in precedenza, il limite ai “pagamenti scaglionati” è l’inizio di una verifica fiscale: in tal caso, “l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato art. 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie”.
Pertanto, nonostante ciò non sia stato analizzato nella risoluzione, occorrerà la notifica di apposito atto di contestazione, definibile a nostro avviso con sanzioni ridotte ad un terzo, posto che non vi sono motivi ostativi alla definizione agevolata.
Viene riportato anche un esempio, relativo alla regolarizzazione del secondo acconto IRPEF per l’anno 2010, sanabile entro i termini per l’invio di UNICO 2011.
Ipotizzando che le somme da versare siano pari a 100, il contribuente, entro il 30 settembre 2011, può versare la quota capitale in più tranches (20, 40, 30 e 10), con sanzioni e interessi.
Invece, il ravvedimento si perfeziona non per l’intero, ma limitatamente all’importo versato se, entro il 30 settembre 2011, si corrisponde solo una parte, ad esempio 20, con i correlati sanzione e interessi.

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