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mercoledì 22 giugno 2011

Accertamenti esecutivi più morbidi

accertamento

Accertamenti esecutivi più morbidi

Le Commissioni parlamentari licenziano emendamenti che tentano di attenuare il nuovo regime, in vigore dal 1° luglio

/ Giovedì 16 giugno 2011
Tempi più lunghi per l’esecuzione forzata dell’agente della riscossione, discussione istanze di sospensione a tappe forzate e “anticipo” all’Erario delle imposte provvisoriamente dovute più leggero: queste le novità che potrebbero essere apportate al Decreto Sviluppo se il Governo prima, e il Parlamento poi, lunedì o martedì prossimo dovessero recepire le indicazioni fornite dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera rispettivamente previste per Equitalia, giudici tributari e contribuenti.
Ma andiamo per ordine, cominciando con l’esecuzione forzata, i cui tempi vengono dilatati dai 120 attuali, come contemplati dall’art. 7 del DL n. 70/2011, ai 180 previsti per la nuova versione: ciò significa che l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dei nuovi atti esecutivi e la sospensione continua a riguardare le sole azioni esecutive – ad esempio il pignoramento e la vendita all’incanto del bene – e non certo le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore – quali, sempre per fare un esempio, l’iscrizione ipotecaria su un bene immobile o il fermo amministrativo sui beni mobili.
La convulsa giornata dell’altro ieri vissuta nelle Commissioni ha fatto sì che gli emendamenti ne abbiano risentito anche a livello di drafting: ad esempio, per quanto riguarda questo emendamento, la sospensione sembrerebbe operare automaticamente e senza necessità che venga promossa dal contribuente l’istanza al giudice tributario ex art. 47 del DLgs. 546/1992.
In ogni caso, laddove vengano a conoscenza degli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti immediatamente esecutivi, elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo della riscossione, la sospensione non opera e, se ne deve dedurre, le azioni esecutive saranno condotte con tutta forza ed efficacia.
Sul versante della giustizia tributaria, un emendamento prevede la modifica dell’art. 47 del processo, stabilendo che l’istanza di sospensione debba essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa: un vero e proprio timing per un obbligo che, se disatteso dal giudice tributario, lo esporrebbe, sempre stando all’emendamento presentato, ad illecito disciplinare sanzionabile con la rimozione dall’incarico in caso di recidiva e, altresì, valutazione ai fini dell’eventuale danno erariale la cui valutazione sarebbe rimessa ai competenti uffici della Corte dei Conti.
Si preannunciano appesantimenti per le Commissioni tributarie
Una disposizione, questa, che se dovesse tagliare il traguardo comporterebbe anche notevoli appesantimenti per le Commissioni tributarie: in proposito, infatti, l’emendamento non contempla l’obbligo di decisione entro 180 giorni per i soli atti impositivi immediatamente esecutivi – ossia quelli emessi dal prossimo 1° luglio – ma anche per tutte le istanze di sospensione che verranno depositate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, anche se riferite ad atti per i quali continuerà a vigere il sistema “duale” dell’atto di accertamento e della cartella di pagamento.
Infine, una buona notizia che, se dovesse trovare conferma nel maxiemendamento che il Governo si appresta a redigere, potrebbe rendere meno amara la “pillola” della concentrazione della riscossione nell’accertamento: si tratta del “ritorno” a un terzo della misura delle imposte provvisoriamente dovute in caso di accertamento non definitivo, rispetto al 50% attualmente vigente.
In una congiuntura economica quale quella che stiamo purtroppo vivendo da anni, e tenuto conto delle innegabili tensioni in atto nei confronti della riscossione, l’emendamento “7.351 Ventucci” potrebbe rappresentare un corretto punto d’incontro tra le istanze rappresentate dalle diverse parti in causa.
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